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TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONECAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVAArt. 259 (Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione)1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile. |
Art. 259 (Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione)
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