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TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORICAPO III ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTIArt. 314 (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)1. Il rifiuto o l'elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. |
Art. 314 (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)
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