TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO III ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Art. 314 (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)

1. Il rifiuto o l'elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.


Art. 314 (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)
 
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