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TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECAPO III IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZOArt. 60 (Attività in regime di stabilimento)1. L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP. |
Art. 60 (Attività in regime di stabilimento)
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