TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO III IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

Art. 60 (Attività in regime di stabilimento)

1. L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
2. L’ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura per l’accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione estere e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.


Art. 60 (Attività in regime di stabilimento)
 
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