Le pagine seguenti contengono il testo aggiornato del Codice delle Assicurazioni Private, approvato dal Consiglio dei Ministri con il decreto legislativo del settembre 2005, n. 209 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni Private ha innovato e sostituito in più punti la principale normativa preesistente in materia assicurativa, raggruppandone la disciplina in un testo unico composto da 355 articoli, e abrogando le oltre 1.000 norme settoriali che nel corso degli anni si erano accavallate e che avevano complicato le ricerca stessa delle fonti del diritto assicurativo.

Il testo del Codice delle Assicurazioni Private adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, sul modello di quanto già realizzato dal testo unico bancario.

In particolare il nuovo Codice prevede:

- Introduzione dell'indennizzo diretto nel ramo Ramo Responsabilità Civile Autoveicoli (RC auto o RCA), che prevede, in caso di sinistro, la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente.

- Rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento di proprietà del veicolo.

- Obbligo di iscrizione ad un registro elettronico per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione (banche, poste, società), persone fisiche collaboratrici di intermediari.

- Maggiore trasparenza a tutela degli assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la cliente. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa. Le compagnie di assicurazione devono scrivere le condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, evidenziando le clausole che riportano eccezioni, nullità o limitazione delle garanzie. Inoltre la nullità relativa del contratto può essere fatta valere solo dall’interessato, escludendo la ripetibilità di somme e di indennizzi pagati agli assicurati e ai danneggiati.

- Risarcimento per incidente provocato da un veicolo rubato, che avverrà tramite il fondo di garanzia per le vittime della strada.

Codice delle assicurazioni private

  • TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
  • TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
  • TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
  • TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
  • TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
  • TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
  • TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
  • TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
  • TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
  • TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
  • TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
  • TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
  • TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
  • TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
  • TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
  • TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
  • TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
  • TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
  • TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

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