Contratto

E’ il contratto mediante il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di una somma in denaro, il premio, si impegna entro i limiti convenuti a risarcire l’assicurato dai danni prodotti da un sinistro; oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. E’ disciplinato dagli articoli 1882-1992 del Codice Civile.

La funzione del contratto di assicurazione è quello di trasferire dei rischi da singoli soggetti ad imprese specializzate autorizzate a svolgere questa attività.

I contratti di assicurazione possono essere suddivisi in due grandi categorie: le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita. Ogni contratto di assicurazione che offre coperture contro rischi omogenei ha le sue caratteristiche peculiari e sono più o meno standard in base: in particolare le assicurazioni auto, moto ed altri veicoli a motore presentano delle caratteristiche del tutto particolari visto anche la particolare condizione di obbligatorietà della RC auto.

Il contratto di assicurazione non richiede una particolare forma per essere valido: può formarsi anche sulla base di dichiarazioni non scritte (accordi verbali, assicurazioni telefoniche, assicurazioni online). La compagnia di assicurazioni ha comunque l’obbligo, ai fini della prova dell’accordo, di rilasciare all’assicurato un atto scritto, la polizza. La polizza normalmente è efficace dalle ore 24.00 del giorno della stipula e cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza, a meno che le parti non decidano diversamente con lo spostamento della data di attuazione successivamente a quella della firma. Perché la garanzia sia efficace, l’assicurato deve aver pagato il premio.

Affinché il contratto di assicurazione possa produrre gli effetti desiderati è necessario che l’assicurato metta l’assicuratore nelle condizioni di poter conoscere e valutare con precisione il rischio che bisogna garantire. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze da parte dell’assicurato possono essere motivo di annullamento del contratto. Nel corso del periodo contrattuale il rischio può subire numerose variazioni rispetto al momento della firma del contratto. In questo caso le parti ne prendono atto modificando le clausole per adattarsi alla nuova situazione in essere. Le situazioni più ricorrenti di modificazione del rischio sono la cessazione, la diminuzione e l’aggravamento. Un altro caso in cui le norme contrattuali vanno rivedute è quello dell’aumento di valore della cosa assicurata. In questo caso il rischio non varia ed è la somma assicurata che deve essere rivista.

Il contratto di assicurazione online presenta caratteristiche e problemi particolari. La prima questione riguarda la forma scritta e la necessità di equiparazione legale del documento informatico con quello cartaceo. La seconda questione è invece quella relativa alla legge applicabile al contratto assicurativo ed all’interpretazione della legge identificata per gestire il conseguente rapporto contrattuale.

Ci sono poi tutta una serie di problematiche che nella contrattazione dell’assicurazione via Internet e computer devono essere gestiti dal punto di vista giuridico in modo diverso rispetto ai canali distributivi delle assicurazioni normali: la certezza, la sicurezza e l’attribuzione delle transazioni on line, la tutela del consumatore, l’identificazione dei soggetti, la sicurezza e riservatezza dei dati, l’identificazione del luogo di conclusione del contratto, la definizione univoca del momento della finalizzazione del contratto assicurativo.



 
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