Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell'allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.). (Art. 1882 C.c. e L. 295/78).
Appartengono al ramo danni i contratti con i quali l'assicurato, in previsione di danni a cose o persone che possono essere causati da eventi futuri e incerti, mira a proteggere il proprio patrimonio, nei limiti della somma stabilita nel contratto.
Nel ramo danni la classificazione è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
2. Malattia;
3. Veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);
4. Veicoli ferroviari;
5. Veicoli aerei;
6. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene);
8. Incendio ed elementi naturali;
9. Altri danni ai beni;
10. Responsabilità civile (RC) autoveicoli terrestri;
11. Responsabilità civile (RC) aeromobili;
12. Responsabilità civile (RC) veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
13. Responsabilità civile (RC) generale;
14. Credito;
15. Cauzione;
16. Perdite pecuniarie;
17. Tutela legale;
18. Assistenza.