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Assicurazione (Rami Danni)Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell'allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.). (Art. 1882 C.c. e L. 295/78). Appartengono al ramo danni i contratti con i quali l'assicurato, in previsione di danni a cose o persone che possono essere causati da eventi futuri e incerti, mira a proteggere il proprio patrimonio, nei limiti della somma stabilita nel contratto. Nel ramo danni la classificazione è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 2. Malattia; 3. Veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4. Veicoli ferroviari; 5. Veicoli aerei; 6. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene); 8. Incendio ed elementi naturali; 9. Altri danni ai beni; 10. Responsabilità civile (RC) autoveicoli terrestri; 11. Responsabilità civile (RC) aeromobili; 12. Responsabilità civile (RC) veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13. Responsabilità civile (RC) generale; 14. Credito; 15. Cauzione; 16. Perdite pecuniarie; 17. Tutela legale; 18. Assistenza. |
Assicurazione (Rami Danni)
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