Assicurazione (Rami Danni)

Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell'allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.). (Art. 1882 C.c. e L. 295/78).

Appartengono al ramo danni i contratti con i quali l'assicurato, in previsione di danni a cose o persone che possono essere causati da eventi futuri e incerti, mira a proteggere il proprio patrimonio, nei limiti della somma stabilita nel contratto.

Nel ramo danni la classificazione è la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

2. Malattia;

3. Veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);

4. Veicoli ferroviari;

5. Veicoli aerei;

6. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene);

8. Incendio ed elementi naturali;

9. Altri danni ai beni;

10. Responsabilità civile (RC) autoveicoli terrestri;

11. Responsabilità civile (RC) aeromobili;

12. Responsabilità civile (RC) veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

13. Responsabilità civile (RC) generale;

14. Credito;

15. Cauzione;

16. Perdite pecuniarie;

17. Tutela legale;

18. Assistenza.



 
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