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Esclusiva (Diritto Di)Nel contratto di agenzia in generale, e di agenzia di assicurazione in particolare, l'esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto, come tale derogabile per accordo tra le parti, che si concretizza nel reciproco - oppure unilaterale - obbligo di non assumere incarichi e/o svolgere attività diretta o indiretta in una determinata zona per conto, o in favore, o mediante altri soggetti. Nel contratto di agenzia di assicurazione l'esclusiva rappresenta una componente naturale del contratto, e quindi revocabile per accordo tra le parti, che si realizza nel vicendevole - oppure unilaterale - obbligo di non accettare incarichi e/o svolgere attività diretta o indiretta in una determinata zona per conto, o in favore, o mediante altri soggetti. Effettivamente, sia il Codice civile, che l'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione spiegano l'esclusiva esponendone i contenuti tramite l'indicazione delle attività non autorizzate. Perciò il diritto di esclusiva dell'agente consta nel divieto per l'impresa di assicurazione di incaricare, nella zona ad esso affidata e per le stesse tipologie di assicurazioni, altri agenti; il diritto di esclusiva dell'impresa consta nel divieto per l'agente di assicurazione di svolgere attività di agenzia per conto di altre imprese che offrono le stesse polizze. |
Esclusiva (Diritto Di)
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