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Fallimento (Dell’Assicurato)Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il fallimento dell'assicurato non invalida il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo accordo contrario e salva l'applicazione dell'articolo 1898 del codice civile, se ne consegue un aggravamento del rischio. Se il rapporto contrattuale prosegue, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere saldato completamente, anche se la scadenza del premio è antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il fallimento dell'assicurato non comporta una rettifica della provvigione quando siano passate almeno due annualità di premio. |
Fallimento (Dell’Assicurato)
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