|
||
|
I natanti a motore devono essere coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi (RC natanti), sia durante la navigazione sia quando l'imbarcazione è ormeggiata, per i danni eventualmente arrecati sia a persone che a cose (come per esempio altre barche). La RC natanti è obbligatoria per imbarcazioni: - ad uso privato (con motore superiore a 3 cavalli fiscali e fino a 25 tonnellate di stazza lorda); - da diporto (lunghezza compresa tra m. 7.50 se a motore, o metri 10 se a vela con motore ausiliario, e fino a 24 metri, anche se di stazza lorda superiore a 50 tonnellate); - natanti e imbarcazioni adibiti al servizio pubblico di persone, fino a 25 tonnellate. Nell'assicurazione RC natanti non é previsto indennizzo nei seguenti casi: - se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni; - se durante la navigazione condotta da un allievo di scuola guida, al suo fianco non vi é un istruttore regolarmente abilitato; - se la navigazione avviene con targa in prova senza l’osservanza delle disposizioni vigenti; - se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; - per danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche; - se il natante è condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; - per dolo del conducente.
|
rc natanti
|
|
|
|
||