Danno Morale sul lavoro
Assicurazione sul Lavoro

Danno morale: cos’è?

In giurisprudenza il danno morale è definito come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o lo stato di angoscia […]

In giurisprudenza il danno morale è definito come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o lo stato di angoscia che deriva da un illecito. Nel caso del lavoro, quello morale è una delle tante tipologie di danno che possono derivare da comportamenti lesivi e incidere negativamente sulla propria attività professionale.

Danno non patrimoniale e danno morale

Il dolore intimo che può derivare a una persona che è stata diffamata o offesa è un grave danno, però è necessario che questo turbamento non degeneri in una patologia. In questo caso non si tratta più di danno morale ma di danno biologico. Ovviamente possono sussistere entrambi, però il danno morale in sé e per sé non genera patologie cliniche.

L’illecito trova la sua fonte nell’articolo 2059 del codice civile nell’ambito del danno non patrimoniale. A questa voce fanno riferimento tutti i rapporti privati in generale ed in particolare quelli lavorativi. In precedenza si distingueva tra le due categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale. Oggi all’interno del danno non patrimoniale vi sono tre sotto-categorie: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

Spesso queste tre voci vengono genericamente definite danno non patrimoniale che, in base all’articolo già citato, deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Come proteggersi

Per il danno morale non è configurabile alcun tipo di protezione, a differenza dal danno esistenziale e dal danno biologico. Il danno morale è trattato nell’articolo 185 del codice penale e quindi è risarcibile dalla vittima che può chiedere un ristoro per il turbamento dello stato d’animo che ha subito. Il lavoratore può ottenere il risarcimento solamente se il comportamento ha gli estremi di un reato.

Si parla di mobbing, demansionamento, licenziamento ingiusto, diffamazione e altri tipi di reati. Si intende quindi danno morale quando un lavoratore viene ad esempio licenziato ingiustamente. Il lavoratore ha pertanto diritto ad essere risarcito dal momento che questo ha causato una sofferenza determinata dall’incertezza di poter mantenere la propria famiglia e alla necessità di fare dei debiti.

Per quantificare questo danno si può usare una misura proporzionale alla retribuzione. Secondo quanto è stato stabilito da una sentenza che ha liquidato al danneggiato una cifra pari al 40% della paga mensile.

In ambito lavorativo

Altre tipologie di danno in ambito lavorativo sono l’offesa della personalità del dipendente, fatta da parte del datore di lavoro o da colleghi. Se si tratta del padrone dell’azienda, c’è l’obbligo di un risarcimento sia a livello contrattuale che extracontrattuale.

Vi sono alcune parole che configurano un danno morale, come per esempio presuntuoso, arrogante, sleale, soprattutto se sono pronunciate da un dipendente superiore per quel che riguarda la gerarchia lavorativa. Anche se questi termini sono detti per esprimere il carattere del dipendente, hanno un’accezione offensiva e quindi non vanno usati. Il lavoratore ha diritto al risarcimento perché in questo caso si configura un danno morale.

Sentenze e casistica

Si è discusso in molte sentenze di danno morale e la casistica della magistratura è abbastanza ampia in questo settore. È stato stabilito che non c’è incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento. Il reato si configura anche quando il datore di lavoro non fornisce le prove per convalidare la propria difesa.

In sostanza per non essere accusati da un proprio dipendente bisogna dimostrare che questi ha torto, altrimenti è obbligatorio risarcirlo. Un’altra situazione sussiste quando il lavoratore chiede i danni morali a causa dell’esposizione ad agenti patogeni.

In questo caso è il dipendente che deve fornire le prove e dimostrare di avere sofferto una vera e propria situazione di disagio che non sia limitata all’ambiente inquinato. Se non è possibile avere questa prova e la sofferenza è causata solamente dall’inquinamento, non sussiste il danno morale e di conseguenza non si ha diritto ad alcun risarcimento.