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Il danno morale: che cos’è e approfondimenti

Quando si parla di danno morale si intende un particolare tipo di reato che deriva da comportamenti lesivi e illegittimi […]

Quando si parla di danno morale si intende un particolare tipo di reato che deriva da comportamenti lesivi e illegittimi da parte di una determinata persona. Quest’ultima può essere, per esempio, il datore di lavoro nel caso in cui questi comportamenti avvengano sul luogo di lavoro. Tali danni, poiché lesivi nei confronti di un individuo, possono incidere negativamente sullo svolgimento del proprio lavoro, dando luogo a ulteriori problematiche. In questo articolo andremo ad approfondire meglio il concetto di danno morale e ulteriori specifiche di approfondimento a riguardo.

La definizione

Da un punto di vista giuridico, il danno morale è un vero e proprio turbamento dello stato d’animo di una persona, chiamata il danneggiato, a carico di qualcuno che ne turba l’emotività provocandone angoscia o patemi d’animo in maniera del tutto immotivata e ingiusta. Dal punto di vista lavorativo, un lavoratore può dunque essere soggetto a danni morali laddove la sua sensibilità venga disturbata da qualcuno presente nello stesso ambiente. Questo genere di comportamenti lesivi possono dare luogo a diverse problematiche non solo nei confronti morali della parte lesa, bensì anche sul suo stesso rendimento lavorativo. Il disturbo provocato da un danno morale, costituito essenzialmente da dolore, sconvolgimento e disagio fatto da una diffamazione o a seguito di commenti sulla propria identità personale, possono altresì sfociare non solo in disturbi comportamentali, bensì anche in vere e proprie patologie psicosomatiche. Il degenerarsi di questa condizione può dunque dar luogo a patologie il cui danno è biologico, oltre che psichico: molto spesso, infatti, chi subisce tale danno può presentare un quadro clinico che coinvolga entrambi i disturbi, portandolo a una condizione di salute piuttosto precaria.

Il danno morale da un punto di vista giuridico

Per quanto riguarda l’aspetto più puramente giuridico, il danno morale rientra nella categoria dei reati trattati dal tribunale civile, con fonti che lo riconducono all’articolo 2059 del codice civile, facenti parte dei danni non di tipo patrimoniale. Questo reato, quindi, può riguardare tutti i rapporti di tipo privato di qualsiasi genere, ma acquista un valore molto diverso laddove esso si presenti nell’ambito lavorativo. Il danno morale, come precedentemente esplicato, è un reato di tipo non patrimoniale e in passato veniva suddiviso in tre diverse sottocategorie. Quest’ultime sono: il danno biologico, esistenziale e morale. Al giorno d’oggi, successivamente a modifiche ed interpretazioni diverse della legge, il danno non patrimoniale assorbe tutte e tre le sottocategorie, diventando unico. Nonostante sia non patrimoniale, esso risponderà comunque ai risarcimenti esclusivamente se facenti parte delle eccezioni della legge: per questo che bisognerà individuare il caso particolare che possa configurarsi nel danno non patrimoniale per poter ricevere il risarcimento spettante. Per esempio, un lavoratore potrà ricevere il risarcimento derivato da un danno morale esclusivamente se il comportamento tenuto dal datore di lavoro o da chi ha procurato il danno rientri negli estremi di legge. Tra i danni morali più comuni in ambito lavorativo troviamo il mobbing e il demansionamento, che possono ulteriormente peggiorare laddove avvenga successivamente anche il licenziamento o atti diffamatori. A prescindere dall’entità del danno morale, sarà sempre compito del giudice quello di applicare i criteri corretti della quantificazione dello stesso, tenendo conto delle sofferenze da parte della vittima del reato e tutte le sue conseguenze. Oltre che della gravità della stessa offesa, si dovrà anche considerare il modo in cui il danno abbia potuto peggiorare la condizione e qualità di vita della vittima, anche in rapporto alla sua età, sesso, genere e collocazione professionale.