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Codice della Strada

Targa prova e assicurazione: tutto quello che devi sapere

La targa prova è una targa che può essere utilizzata in strada da veicoli che per particolari esigenze tecniche, collaudi […]

La targa prova è una targa che può essere utilizzata in strada da veicoli che per particolari esigenze tecniche, collaudi o trasferimenti potrebbero averne necessità. Le norme che inquadrano la disciplina della targa prova è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre del 2001 e nell’Articolo 98 del Codice della Strada. Inoltre trovi riferimenti anche nell’articolo 254 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che, tuttavia, è stato abrogato nel 2001. Cosa devi sapere sull’utilizzo della targa prova? Ecco una breve guida riepilogativa.

Targa prova su auto immatricolate: il no della Cassazione      

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’utilizzo della targa prova sulle auto già immatricolate. La copertura RC ritenuta valida, quindi, sarà quella di riferimento al veicolo e non quella riferita alla targa. La Cassazione ha semplicemente confermato un orientamento già manifestato dal Ministero dell’Interno. Questa ha ribadito che l’utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati non sarebbe regolare. In pratica la motivazione risiede nel fatto che la targa prova sia una deroga per l’immatricolazione ma, qualora il veicolo sia adatto a circolare e possieda una carta di circolazione, non necessita di tale deroga.

Auto immatricolate e targa prova: fa fede l’RC Auto

È per questo che la Corte ha ribadito che in presenza di una carta di circolazione regolare l’RC Auto del veicolo è l’unica copertura ritenuta valida. L’eventuale assicurazione della targa prova, quindi, non sarà sufficiente a coprire eventuali danni provocati a terzi durante la guida del veicolo.

Quindi i veicoli che possono circolare su strada senza carta di circolazione, ad oggi, sono i soli autorizzati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi devono avere comprovate esigenze tecniche, costruttive o sperimentali. I soggetti autorizzabili sono i costruttori, gli esercenti di officine e gli agenti di vendita ma solamente previa autorizzazione.

Questa ha la durata di un anno e può essere utilizzata per la circolazione di un veicolo alla volta. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un dipendente con apposita delega. Al tempo stesso sono autorizzati soggetti in rapporto di collaborazione con il titolare. Il veicolo autorizzato dovrà esporre una targa trasferibile caratterizzata dai numeri dell’autorizzazione stessa.

Messa in strada del veicolo con targa prova

Per la messa in strada il MIT dispone la libera circolazione su tutto il territorio nazionale senza limiti orari o giornalieri. L’unico obbligo riguarda la realizzazione degli scopi permessi dalla legge che riguardano prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti o pubblicità.

Ogni autorizzazione ministeriale deve essere custodita a bordo del veicolo e deve essere presente il titolare o un suo rappresentate delegato. Sul veicolo possono salire anche lavoratori dipendenti qualora vi siano comprovate finalità che rispettino quelle determinate dalla legge.

Per la richiesta occorre presentare un’istanza apposita presso l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti. Alla scadenza della validità l’autorizzazione si rinnova previa verifica delle condizioni stabilite dalla legge. Allo stesso modo l’autorizzazione potrebbe essere revocata in caso vengano meno le condizioni di base per cui l’autorizzazione sia stata rilasciata.